Statuto

open-book

Denominazione – Sede

Art. 1 – È costituita una Federazione denominata Federazione Italiana delle Scuole di Tuina e Qigong (FISTQ). Attualmente la Federazione ha sede in via Amendola 46, Scandicci (FI). Il Consiglio Direttivo ha facoltà di variare la sede sociale e istituire sedi secondarie.

Art. 2 – La FISTQ è una associazione culturale, senza fini di lucro, che si propone di divulgare in Italia gli insegnamenti della Medicina Tradizionale Cinese (MTC), l’approfondimento e la pratica delle discipline del Tuina e del Qigong  e delle tecniche  complementari, atte al raggiungimento del benessere del corpo e della mente.

 

Finalità – Durata

Art. 3 – Le finalità della Federazione sono quelle di:

  • promuovere la formazione e l’aggiornamento degli operatori Tuina e Qigong e valorizzarne la professionalità;
  • sostenere la ricerca, il confronto e la diffusione del Tuina e del Qigong e  delle tecniche complementari attraverso corsi, convegni, seminari e pubblicazioni;
  • tutelare il prestigio della disciplina rappresentata, e quindi difendere  i diritti e gli interessi delle Scuole anche con assistenza legale;
  • collaborare a livello Regionale, Nazionale e Internazionale con Enti Pubblici e con soggetti che hanno scopi affini o complementari, nella realizzazione di iniziative e provvedimenti che possano interessare la Federazione;
  • rappresentare la Federazione e le relative Scuole presso Commissioni, Enti ed Organizzazioni Regionali, Nazionali e Internazionali;

Art. 4  – La Federazione può istituire  Borse di Studio e premi da assegnare ai ricercatori più meritevoli delle Scuole aderenti, per la  ricerca coordinata da parte  delle Scuole e della Federazione stessa, in Tuina, Qigong e tecniche complementari.

Art. 5  – La durata  della  Federazione è a tempo indeterminato.

 

Soci

Art. 6 –  La Federazione è costituita dalle seguenti categorie di soci: soci fondatori e soci ordinari. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo della Federazione. Sono soci ordinari le scuole (enti, associazioni o società) ammesse a far parte della Federazione in base ad apposita delibera dell’Assemblea dei soci. E’ esclusa espressamente la temporaneità del rapporto associativo.

Art. 7 – Chiunque desideri essere ammesso nella Federazione come socio ordinario deve fare domanda al Consiglio Direttivo. Con la domanda si obbliga  ad accettare incondizionatamente il presente statuto e il regolamento interno adottato dalla Federazione. Le ammissioni sono deliberate dall’Assemblea ordinaria dei soci e le decisioni in merito sono inappellabili. L’iscrizione è a tempo  indeterminato. Tutti i soci hanno diritto di voto. I soci (fondatori e ordinari) possono esercitare i loro diritti solo se in regola con il versamento della quota associativa e degli eventuali contributi aggiuntivi.

Art. 8 – La determinazione della quota associativa, dei contributi aggiuntivi,  e le relative modalità di pagamento verranno fissate di anno in anno dalla Assemblea dei Soci. Le quote associative sono intrasmissibili e non possono essere mai rivalutate. Il mancato versamento delle quote e degli eventuali contributi aggiuntivi determinerà l’espulsione immediata dalla Federazione.

Art. 9 – I soci sono  tenuti  a  rispettare i seguenti obblighi:

  • versare puntualmente la quota associativa e i contributi aggiuntivi;
  • osservare le norme del presente statuto;
  • uniformarsi alle deliberazioni assunte dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
  • accettare ed osservare il codice deontologico;
  • attenersi agli standard qualitativi richiesti dal regolamento interno adottato dalla Federazione.

Art. 10 – Il rapporto sociale si estingue per:

  • dimissioni o recesso;
  • mancato versamento della quota e dei contributi associativi nei termini, condizione che darà luogo all’espulsione automatica;
  •  mancata osservanza degli standard qualitativi richiesti nel regolamento della Federazione;
  • condotta contrastante con le norme del presente Statuto o comunque gravemente lesiva dello spirito e delle finalità proprie della Federazione.

Organi della federazione

Art. 11 – Sono organi della Federazione

  • Assemblea dei soci;
  • Consiglio direttivo;
  • Presidente;
  • Vicepresidente;
  • Tesoriere;
  • Segretario;
  • Il Comitato Scientifico;
  • Collegio dei Probiviri;
  • Revisore dei conti o Collegio dei Revisori contabili (eventuale).

 

Assemblea dei soci

Art. 12 – L’assemblea dei soci  può essere ordinaria o straordinaria.
Le assemblee straordinarie sono quelle convocate  per deliberare in ordine  alle modifiche dello Statuto, del regolamento della Federazione o allo scioglimento della stessa e a quelle indicate da norme di legge applicabili  alla fattispecie; ordinarie sono quindi  tutte le altre.
Le assemblee, che potranno anche tenersi in luogo diverso dalla sede sociale, saranno convocate dal Presidente con ogni mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito almeno trenta giorni prima  della data di convocazione.
L’assemblea  ordinaria ha luogo:

  • ogni anno, entro 4 mesi dalla fine dell’anno sociale, per l’approvazione del rendiconto o bilancio consuntivo e del bilancio preventivo dell’anno corrente;
  • quando il Consiglio Direttivo  ritenga opportuno convocarla;
  • quando almeno 1/3 dei soci ne richieda la convocazione al Consiglio  indicando l’ordine del giorno.

l’assemblea ordinaria si riunisce:

  • per approvare il rendiconto o bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dell’anno corrente predisposti dal Consiglio Direttivo;
  • per nominare i componenti degli organi della Federazione;
  • per deliberare sugli indirizzi generali della Federazione.

 

L’assemblea è presieduta da un presidente nominato dall’Assemblea dei Soci e del suo svolgimento è dato atto in apposito verbale. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci intervenuti: in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci: in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni socio può essere  portatore oltre al proprio voto di una delega.

 

Consiglio direttivo

Art. 13  – Il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente è l’organo  esecutivo della Federazione. Il Consiglio Direttivo si compone di sette consiglieri tra cui  il presidente, il vice presidente, il  segretario e il tesoriere. E’ prevista altresì la presenza del responsabile del Comitato Scientifico. Essi sono scelti tra i legali rappresentanti in carica delle rispettive scuole che siano iscritte alla Federazione da almeno due anni o loro delegati scelti all’interno della scuola di appartenenza. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dell’anno corrente da sottoporre all’Assemblea dei Soci per l’approvazione. Dovrà riunirsi almeno una volta all’anno e tutte le volte che il  Presidente lo riterrà opportuno o un terzo dei Consiglieri ne farà richiesta al Presidente. L’avviso di convocazione dovrà essere comunicato almeno otto giorni prima della seduta e con ogni mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito. Le riunioni sono valide qualora partecipi la maggioranza dei consiglieri in carica, anche mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza od altri strumenti tecnologici, anche di futura ideazione, idonei a garantire l’identificazione di tutti i partecipanti ed il loro intervento in tempo reale alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei partecipanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i Consiglieri uscenti sono rieleggibili. In caso di dimissioni  anticipate o di impossibilità permanente di uno dei Consiglieri, subentra di diritto il primo  candidato non eletto secondo la graduatoria delle elezioni. Qualora ciò non sia possibile, il Consiglio medesimo può provvedere alla cooptazione di un nuovo membro in sostituzione che resta in carica fino alla prima assemblea ordinaria. Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi della metà dei suoi componenti, il Presidente convocherà l’assemblea dei soci per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Il Presidente in carica rappresenta la Federazione, presiede le sedute del Consiglio Direttivo, sovrintende a tutti gli atti ufficiali della Federazione.
In caso di dimissioni o di impossibilità permanente del Presidente sarà il Vice Presidente a subentrare nella carica  sino alla nomina del nuovo Presidente, con l’obbligo di  convocare l’Assemblea dei soci entro sessanta  giorni  per l’assegnazione delle nuove cariche sociali.
Il Presidente se almeno  1/3  dei consiglieri richiede la modifica dello statuto deve indire una assemblea straordinaria entro 180 giorni dalla richiesta validamente presentata.

Art. 15 – Il Tesoriere è colui al quale spetta il compito di curare le attività patrimoniali, amministrative e la gestione finanziaria della federazione.

Art. 16 – Il segretario redige i verbali, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro soci, trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio e delle assemblee, provvede ai rapporti tra gli associati.

 

Comitato Scientifico

Art. 17 – Il Comitato Scientifico svolge funzioni di consulenza. Svolge altresì funzioni di rappresentanza finalizzate alla valorizzazione dell’immagine della Federazione ed alla diffusione dei risultati conseguiti nelle attività di ricerca scientifica.
In particolare il Comitato Scientifico cura:

  • relazioni esterne finalizzate alla divulgazione dei risultati scientifici conseguiti dalla Federazione al fine di promuoverne l’immagine in ambito nazionale ed internazionale;
  • relazioni internazionali, promuovendo la partecipazione della Federazione ad organismi scientifici internazionali per lo sviluppo di accordi di cooperazione;
  • rapporti con altri organismi scientifici per il  monitoraggio e la divulgazione di iniziative nei settori di interesse;
  • attività di consulenza per la pubblicazione dei lavori scientifici;
  • attività di coordinamento e valutazione dei programmi didattici di formazione di base e di formazione continua e aggiornamento proposti dalle Scuole, dalla FISTQ ed eventuali altri soggetti.
  • L’Assemblea dei soci a maggioranza di 2/3 degli aventi diritto nomina il responsabile del Comitato Scientifico.

 

Collegio dei probiviri

Art. 18 – Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti dall’Assemblea ordinaria, scelti tra i non soci per riconosciute qualità personali di indipendenza e moralità. Il Collegio dei Probiviri resta in carica tre anni ed è competente in via esclusiva a decidere:

  • sui procedimenti disciplinari ai danni dei soci per violazioni dello Statuto e del regolamento approvato dalla Federazione, su istanza del Consiglio Direttivo o di 1/10 dei soci;
  • sulle controversie circa l’interpretazione e l’applicazione dello Statuto e del regolamento approvato dalla Federazione che potranno sorgere all’interno della Federazione tra organi sociali e soci e tra i soci stessi, su istanza del Consiglio Direttivo, del Presidente o del socio che vi abbia interesse.

I probiviri eleggono al proprio interno un presidente. Il Collegio deve deliberare entro sessanta giorni dalla richiesta. Per agevolare il proprio compito, il Collegio dei probiviri può discutere e deliberare anche con il supporto di ausili telematici. Le deliberazioni del Collegio dei probiviri sono valide se prese con il parere favorevole di almeno due suoi membri, e sono inappellabili.

 

Revisore contabile o collegio dei revisori contabili

Art. 19 – L’Assemblea ordinaria dei soci avrà la facoltà di nominare un Revisore dei conti o un Collegio di Revisori Contabili composto da 3 (tre) membri. Compiti del Revisore o del Collegio dei Revisori Contabili sono in particolare:

  • vigilare sull’amministrazione della federazione;
  • verificare la corretta gestione sul piano economico-finanziario della federazione;
  • controllare ogni singola operazione intrapresa dalla federazione;
  • esprimere il proprio parere di regolarità sul rendiconto annuale, sullo stato patrimoniale e sugli altri documenti contabili redatti e sottoscriverli prima che siano presentati all’Assemblea per l’approvazione;
  •  partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza avere alcun diritto di voto.

Il Revisore o il Collegio dei Revisori Contabili rimangono in carica per un triennio e sono rieleggibili. La carica di Revisore è incompatibile con quella di socio e di membro del Consiglio Direttivo.

 

Patrimonio – Esercizi sociali

Art. 20 –  Il patrimonio della federazione è costituito da:

  • quote associative e da eventuali contributi degli associati che potranno essere richiesti in relazione alla necessità ed al funzionamento dell’Associazione;
  • lasciti, donazioni, legati, contributi privati di persone fisiche o giuridiche;
  • sovvenzioni, finanziamenti o contributi di Enti Pubblici;
  • eventuali entrate per attività e servizi svolti in attuazione degli scopi istituzionali dell’Associazione.

È fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere unicamente impiegati per finanziare le attività istituzionali o direttamente connesse.

Art. 21 – Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

 

Scioglimento e liquidazione

Art. 22 – Lo scioglimento della Federazione deve essere disposto con deliberazione dell’assemblea straordinaria.L’assemblea dei Soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dell’ente dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge n° 662 del 23/12/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Rinvio

Art. 23 –  Per tutto quanto non sia previsto nel presente statuto si fa riferimento al codice civile e alle norme vigenti in materia.

Inizia a digitare e premi Enter per effettuare una ricerca